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Domenica, 28 Aprile 2024
Il caso / Lecce

Ferie non godute: cosa cambia dopo la sentenza Ue

La Corte di giustizia europea ha dato ragione a un ex dipendente pubblico nel Leccese: i giorni di riposo retribuiti e non utilizzati vanno pagati

Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria anche nel settore pubblico. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha accolto il ricorso di un ex dipendente del Comune di Copertino, in provincia di Lecce. 

La legge italiana prevede che "i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un'indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro", scrive in una nota la Corte Ue. A contestare questa norma è stato un ex dipendente del Comune di Copertino (la sentenza cita solo le iniziali, BU), il quale per circa 24 anni aveva lavorato come istruttore direttivo presso la sua amministrazione, prima di dare le dimissioni per accedere alla pensione anticipata. L'ex dipendente aveva chiesto il versamento di una indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali non goduti, ma il Comune di era opposto. 

La vicenda è finita al Tribunale di Lecce, e da qui alla Corte Ue. I giudici europei hanno dato ragione al ricorrente, con una sentenza che potrebbe adesso venire richiamata da altri dipendenti pubblici. Secondo la Corte Ue, la legge italiana in materia è contraria al diritto europeo: "Il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un'indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica", scrivono i giudici di Lussemburgo. Pertanto, il Comune di Copertino dovrà pagare il suo ex ispettore direttivo. 

Solo nel caso in cui il lavoratore abbia deciso deliberatamente di astenersi dalle ferie, nonostante che il datore di lavoro lo abbia invitato a riposarsi, informandolo del rischio di perdere quei giorni, il diritto Ue non osta alla perdita del diritto. Se il datore di lavoro, dunque, non è in grado di dimostrare di avere esercitato "tutta la diligenza necessaria" affinché il lavoratore andasse in ferie, si deve ritenere che la mancata corresponsione dell'indennità violi sia la direttiva sull'orario di lavoro che la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

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