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Lunedì, 22 Aprile 2024
Europa Today

Pochi poteri, leggi inapplicate e banche senza controllo: così l'Ue (non) combatte evasori e terroristi

L'atto di accusa della Corte dei conti nei confronti del contrasto al riciclaggio di denaro da parte di Bruxelles e Stati membri

Una vigilanza 'condivisa' tra istituzioni e agenzie, europee e nazionali, che a quanto pare dialogano poco e male tra loro. Una legislazione complessa che non viene applicata adeguatamente a livello nazionale, anche per via dei controlli blandi di Bruxelles. E nonostante dopo la stagione dei vari Panama papers e Lux Leaks, ma anche degli attentati terroristici, l'Europa si sia battuta il petto giurando una stretta senza precedenti ai paradisi fiscali, a oggi l'Unione non ha "un proprio elenco dei Paesi terzi ad alto rischio". Sono questi alcuni dei punti di debolezza dell'analisi svolta dalla Corte dei conti europea su come Ue e Stati membri prevengono e combattono il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Un'analisi che è una bocciatura su più fronti. 

Il peso del riciclaggio

"Le operazioni sospette in Europa hanno un valore stimato di centinaia di miliardi di euro", scrive la Corte nella sua relazione. "Eppure l’Ue ha un approccio frammentario per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo". Secondo le stime di Europol, il valore delle operazioni sospette in Europa corrisponde a circa l’1,3% del Pil di tutti i Paesi Ue messi insieme. A livello globale, questo valore sarebbe prossimo al 3% del Pil mondiale. I dati recenti mostrano che oltre il 75% delle operazioni sospette segnalate nell’Ue ha origine da enti creditizi in più della metà degli Stati membri. Questo vuol dire che un primo punto di partenza per combattere questo fenomeno sarebbe rivolgersi alle banche.

L'autorità poco autoritaria

L'Ue ha due "braccia" che potrebbe utilizzare a tal fine. Uno è l'Abe, l'autorità bancaria europea, l'altro è la Bce, la banca centrale di Francoforte. Ma si tratta di due braccia monche, secondo quanto riscontrato dalla Corte dei conti. Le debolezze maggiori vengono riscontrate nell'Abe, che di fatto, delle due, è quella che "ha poteri di indagine sulle possibili violazioni del diritto Ue in questo ambito". La Corte afferma che l'Abe ha usato questi poteri, ma non in modo approfondito, per usare un eufemismo. "Dal 2010 - si legge nella relazione - (l'Abe) ha constatato solo una violazione connessa al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e non ha avviato indagini al riguardo di propria iniziativa".

La Corte ha preso in esame quattro casi, tutti nati da segnalazioni della Commissione, scoprendo che "l'Abe ha deciso di non indagare su due di esse, ma solo dopo molto tempo. In un caso, l’Abe si è attivata tempestivamente per raccogliere prove, ma poi non ha intrapreso ulteriori azioni per oltre un anno. Nell’altro caso, non si è adoperata in alcun modo per raccogliere elementi probatori. Alla fine, l’Abe ha risposto alla Commissione con una lettera pervenuta dopo 13 mesi in un caso e dopo 26 mesi nell’altro, concludendo che non vi erano prospettive concrete che l’Abe procedesse a un’indagine in materia di violazione del diritto dell’Unione alla luce della decisione in un caso precedente". 

Le pressioni delle lobby

Come mai questa lentezza e questa inazione? La Corte non lo spiega, ma "dagli elementi probatori raccolti", si legge nella relazione, "sono emerse tentate attività di lobbying nei confronti dei membri del consiglio dell'autorità di vigilanza in un periodo in cui stavano deliberando su un’eventuale raccomandazione circa una violazione del diritto Ue. Ciò indica che il massimo processo decisionale dell’Abe potrebbe aver risentito di interessi nazionali (conclusioni analoghe sono state tratte nella relazione della Corte sulle prove di stress condotte dall’Abe, pubblicata nel 2019)", scrive la Corte. Inoltre, "la Commissione non dispone di orientamenti interni per trasmettere le richieste d’indagine all’Abe" e finora "ha sempre seguito un approccio ad hoc, il più delle volte sulla scorta di segnalazioni nei media".

Il ruolo della Bce

Non va meglio con la Bce. La Corte ha analizzato in che modo i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono stati integrati nella vigilanza prudenziale delle banche della zona euro, e ha constatato che la Banca centrale europea, dal 2014 preposta alla vigilanza diretta delle banche significative, "ha ben avviato la condivisione delle informazioni pertinenti con le autorità nazionali di vigilanza, ma non ha né il compito né il potere di indagare su come vengano utilizzate". Peraltro, il materiale condiviso dalle autorità nazionali di vigilanza era di qualità molto varia a causa delle diverse pratiche nazionali. "L’Abe sta elaborando istruzioni specifiche aggiornate, che dovranno essere ultimate e poi messe in pratica dalla Bce e dalle autorità nazionali di vigilanza nazionali il prima possibile", raccomanda la Corte.

Una vigilanza frammentata

E qui veniamo a un altro nodo critico: la frammentazione della vigilanza e gli interessi, spesso contrastanti, degli Stati membri o dei loro governi. Se è vero che Bruxelles ha i suoi demeriti, è anche vero che questi partono dai problemi a livello nazionale. "Malgrado il ruolo di orientamento strategico e coordinamento degli organi Ue competenti, dai limitati poteri diretti" da parte della Commissione europea, spiega la Corte, l’azione contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo "è gestita soprattutto a livello nazionale". Questo rende il quadro europeo di supervisione "frammentato e scarsamente coordinato, per cui non assicura un approccio uniforme né parità di condizioni".

Come Bruxelles potrebbe mettere ordine a questo caos? Un primo passo potrebbe essere quello di controllare che le leggi esistenti, ossia la direttiva antiriciclaggio, la cui prima versione risale al lontano 1991, vengano fatte applicare dagli Stati. Peccato che, scrive la Corte, "la legislazione antiriciclaggio è complessa e trova un’applicazione lenta e ineguale fra i Paesi dell’Ue". Gli Stati lamentanto che sia colpa della complessità della direttiva, che potrebbe essere una spiegazione, ma non l'unica. Di sicuro c'è, stando a quanto ha rilevato la Corte, che la vigilanza da parte della Commissione sull'attuazione delle leggi antiriciclaggio nei vari Paesi membri è lenta e farraginosa. E che di contro i governi nazionali fanno di tutto per non aiutare Bruxelles, non condividendo le informazioni necessarie per valutarne l'applicazione, o meglio l'incompleta applicazione. 

La lista che non c'è

Infine, c'è la questione della lista dei Paesi terzi a rischio riciclaggio. Dopo gli scandali fiscali come i Panama papers, i governi Ue si erano solennemente impegnati a creare una blacklist delle "giurisdizioni non cooperative", comunemente note come paradisi fiscali. Dopo non pochi negoziati, nel 2017 i governi nazionali riuniti nel Consiglio Ue hanno trovato un accordo su una prima blacklist che è stata rivista annualmente: attualmente comprende 12 Paesi terzi. La Commissione potrebbe elaborarne una propria, magari meno condizionata dagli interessi nazionali come quella del Consiglio. Anche prendendo spunto da informazioni tempestive a aggiornate come quelle dell'Europol (mentre quelle che usano gli Stati membri, segnala la Corte, spesso sono vecchie di dieci anni). Ma a oggi a Bruxelles "non ha ancora adottato un proprio elenco dei Paesi terzi ad alto rischio che costituiscono una minaccia di riciclaggio per il mercato interno dell’Ue". La Commissione, continua la Corte "non è neppure riuscita a produrre statistiche aggiornate al riguardo, per cui è difficile valutare la portata di tale fenomeno e del finanziamento del terrorismo nell’Ue". Come dire: se non conosci bene il tuo nemico, come lo combatti?

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