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Martedì, 23 Aprile 2024
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Diritto all’oblio, vittoria per Google: “Dovrà applicarlo solo in Europa”

La Corte Ue respinge la richiesta delle autorità francesi di deindicizzare risultati su scala globale. Il colosso del web dovrà comunque sottostare alle regole comunitarie in tutti gli Stati membri

Il diritto all’oblio esiste, ma solo nell’Unione europea. La Corte di giustizia dell’Ue ha respinto la richiesta avanzata dalle autorità francesi che pretendevano da Google la rimozione di una serie di link dalle pagine dei risultati su scala globale. La sentenza apre di fatto a una versione europea di Google diversa rispetto a quella degli altri Paesi, vista la possibilità per gli europei richiedere la rimozione di risultati collegati alla ricerca, ad esempio, del proprio nome e cognome. Viene quindi fatto valere il cosiddetto “diritto all’oblio” ovvero alla cancellazione dei risultati contenenti informazioni personali non rilevanti per il pubblico e ritenute lesive per l’interessato, ma solo nelle versioni europee dei motori di ricerca, come google.it e google.fr. 

Contenuti online ma "nascosti" su Google

I giudici europei ricordano che “il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine Internet pubblicate da terzi” anche nel caso in cui “la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita”. In altre parole, anche se nell’archivio web di un giornale rimane consultabile un articolo di cronaca su un cittadino dapprima indagato per aver compiuto un delitto ma poi scagionato dalle accuse, il diretto interessato avrà diritto di richiedere la rimozione del link dai risultati che compaiono in seguito alla ricerca del proprio nome su Google. Il contenuto web di per sé rimane online, ma sarà “invisibile” tra i risultati della ricerca collegata alla persona in passato indagata e poi prosciolta. 

Le motivazioni

Nel comunicato che accompagna la sentenza, la Corte fa presente che “una deindicizzazione mondiale sarebbe idonea a conseguire pienamente l’obiettivo di protezione perseguito dal diritto dell’Unione”, dando atto alle autorità francesi di aver agito per difendere la privacy dei propri cittadini. Eppure “molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto”, motivo per cui non si può pretendere la cancellazione a livello globale. 

Libertà di informazione e diritto alla privacy

La Corte aggiunge che "il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta”, facendo riferimento non solo al principio di proporzionalità ma anche al delicato equilibrio “tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall’altro” che varia sensibilmente da Paese a Paese. 

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