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Sabato, 20 Aprile 2024
La sentenza

Gli negano il contratto perché gay e fa causa all'azienda: i giudici Ue gli danno ragione

Il lavoratore autonomo aveva perso il posto dopo aver condiviso su YouTube un video col suo compagno per promuovere la tolleranza verso le coppie omosessuali

Sei gay? Niente lavoro. Un cittadino polacco si è visto rifiutare un contratto da lavoratore autonomo con il canale televisivo per il quale realizzava da sette anni montaggi audiovisivi, trailer e servizi. Il motivo del mancato rinnovo è un video pubblicato dall'uomo su YouTube nel quale appariva con il suo compagno per promuovere la tolleranza verso le coppie omosessuali. A detta dei giudici europei la condotta dell'azienda è ingiusta. 

L'orientamento sessuale - si legge nella decisione - non può infatti essere un motivo per negare un contratto con un lavoratore autonomo. Dopo il video su YouTube, il canale polacco aveva cancellato unilateralmente i turni di lavoro dell'ex collaboratore che, ritenendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul suo orientamento sessuale, ha proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al tribunale di Varsavia. I giudici polacchi hanno dunque chiesto una pronuncia alla Corte Ue. 

L'oggetto della causa è l'interpretazione della direttiva 78 del 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Con la sua sentenza la Corte Ue ha dichiarato che la nozione di "condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo", che circoscrive le attività professionali rientranti nella direttiva Ue, "deve essere intesa in senso ampio, come relativa all’accesso a qualsiasi attività professionale, a prescindere dalla sua natura e dalle sue caratteristiche", hanno stabilito i giudici. 

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Di conseguenza "anche una persona che ha esercitato un’attività autonoma può trovarsi costretta a cessare tale attività a causa della sua controparte contrattuale e, pertanto, trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato". Pertanto "ammettere che la libertà contrattuale consenta di rifiutare di contrarre con una persona in base all’orientamento sessuale priverebbe la direttiva 78 del 2000, nonché il divieto di ogni discriminazione fondata su un siffatto motivo, del loro effetto utile". Di qui la pronuncia che ha dato ragione al lavoratore autonomo rimosso dal suo incarico per il solo fatto di essere gay.

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