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Venerdì, 19 Aprile 2024
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"Il logo della marijuana? Contrario all'ordine pubblico", tribunale Ue boccia impresa napoletana

L'imprenditrice aveva creato un marchio con le foglie della pianta e la scritta "Cannabis Store Amsterdam" per una linea di alimenti e bevande. Ma il Tribunale europeo ha detto no. Ecco perché

Un rettangolo con sfondo nero e una serie di foglie di marijuana verdi, tutte intorno alla scritta "Cannabis Store Amsterdam". Un marchio che pero' a poco a che fare con la capitale olandese, visto che a idearlo è stata un'azienda italiana, per la precisione un'impenditrice napoletana, tale Santa Conte. Che con questo logo pensava, forse a ragione, di conquistare il mercato europeo degli alimenti e bevande a base di cannabis. Ma proprio dall'Europa le è arrivata una secca bocciatura: per il Tribunale Ue, infatti, la foglia di marijuana non puo' essere registrata come un marchio soggetto a copyright. 

La vicenda risale al 2016, quando Conte ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) una domanda di registrazione del marchio "Cannabis Store Amsterdam" per la sua linea di prodotti alimentari. L'Euipo ha respinto la domanda, ritenendo il segno contrario all’ordine pubblico. Conte ha quindi presentato ricorso al Tribunale Ue, chiedendo l'annullamento della decisione dell'Euipo. 

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Ma la perseveranza dell'impenditrice napoletana non ha pagato: il Tribunale, con una sentenza, ha confermato la decisione dell'Ufficio per la proprietà intellettuale. Per i giudici europei, l'Euipo "ha correttamente ritenuto che la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis costituisse il simbolo mediatico della marijuana e che la parola 'amsterdam' facesse riferimento al fatto che nella città di Amsterdam sono presenti punti vendita di tale sostanza stupefacente derivata dalla cannabis, in ragione della tolleranza, a determinate condizioni, della sua commercializzazione nei Paesi Bassi". Peraltro, aggiunge il Tribunale Ue, "l’indicazione della parola 'store', che solitamente significa 'boutique' o 'negozio', ha come effetto che il pubblico potrebbe aspettarsi che i prodotti e i servizi commercializzati con tale segno corrispondano a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti".

Pertanto il Tribunale, pur riconoscendo che la canapa non è considerata sostanza stupefacente al di sotto di una certa soglia di tetraidrocannabinolo (Thc), dichiara "che, nel caso di specie, è per la combinazione di tali diversi elementi che il segno in questione attira l’attenzione dei consumatori, che non sono necessariamente in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche precise sulla cannabis quale sostanza stupefacente, illegale in numerosi Paesi dell’Unione".

Per quanto riguarda la nozione di "ordine pubblico", il Tribunale osserva che, "anche se, attualmente, la questione della legalizzazione della cannabis a fini terapeutici o anche ricreativi è oggetto di dibattito in numerosi Stati membri, allo stato attuale del diritto il suo consumo e il suo utilizzo oltre una certa soglia rimangono illegali nella maggior parte degli Stati membri". In questi ultimi, prosegue il Tribunale Ue, "la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis risponde a un obiettivo di sanità pubblica, volto a combatterne gli effetti nocivi. Il regime applicabile al consumo e all’utilizzo di detta sostanza rientra dunque nella nozione di 'ordine pubblico'".

In altre parole, più che la foglia di marijuana in sé, che potrebbe essere associata anche alla canapa legale, a pesare sulla bocciatura del marchio dell'impeditrice napoletana è stato il riferimento ad Amsterdam, dove la vendita di sostanze stupefacenti è legalizzata. Per questo, il marchio proposto, sostiene il Tribunale, avrebbe potuto 'ingannare' i consumatori di altri Paesi Ue, per esempio italiani, facendo credere che i prodotti venduti non fossero a base di cannabis legale, ma con un contenuto di Thc sopra le soglie consentite. "Una delle funzioni di un marchio consiste nell’identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore di fare la propria scelta", spiegano i giudici europei. Pertanto, "il segno in questione, in quanto sarà percepito nel modo sopra descritto, incita, implicitamente, ma necessariamente, all’acquisto di tali prodotti e servizi o, quantomeno, ne banalizza il consumo", conclude il Tribunale.

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