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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Localizzare chiamate al 112, Corte Ue: “Operatori telefonici diano gratis i dati alle autorità”

In caso di richiesta d’aiuto al numero unico di emergenza, vanno trasmesse ai servizi di polizia anche informazioni sull’ubicazione del telefono. Il caso dell’omicidio di una ragazza lituana di 17 anni

Le imprese di telecomunicazione devono trasmettere gratuitamente all'autorità incaricata di rispondere alle richieste d'aiuto tramite il numero 112 le informazioni che consentono di localizzare la persona che ha chiamato. È quanto ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ora chiede agli Stati Ue di “provvedere affinché tale obbligo sia rispettato anche se il telefono cellulare non è provvisto di una scheda Sim”. Il caso sul quale si è pronunciata la Corte è partito dalla vicenda drammatica di una ragazza lituana di 17 anni, uccisa a settembre del 2013. La vittima, dopo essere stata rinchiusa nel bagagliaio di una macchina, “aveva chiamato una decina di volte, tramite un telefono cellulare, il numero di emergenza unico europeo 112, per chiedere aiuto”. 

La tragedia e il ricorso

“Tuttavia - prosegue la ricostruzione della Corte Ue - gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non mostravano il numero di telefono cellulare utilizzato, il che ha impedito la sua localizzazione”. Dopo il tragico epilogo è partito il ricorso dei genitori diretto ad ottenere la condanna della Lituania al risarcimento del danno morale subito dalla vittima e dalla stessa famiglia.

A sostegno del loro ricorso, i familiari della ragazza rimproverano alla repubblica baltica di non aver garantito “la corretta attuazione pratica della direttiva ‘servizio universale’, che dispone che gli Stati membri provvedono affinché le imprese di telecomunicazione mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni sulla localizzazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità”. 

La sentenza

Dando ragione alla famiglia della vittima, la Corte Ue indica che la direttiva “servizio universale” impone agli Stati membri tale obbligo, “a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile”, e anche “quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda Sim”.  Se è vero che gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale nella definizione dei criteri relativi all'esattezza e all'affidabilità di quelle informazioni, “devono in ogni caso garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l'affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso”.

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