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Giovedì, 28 Marzo 2024
Fisco

I giudici Ue bocciano OnlyFans: infondato il suo ricorso sull'Iva

La società che controlla la piattaforma aveva contestato un parere usato come base giuridica per gli accertamenti fiscali

Non c'è stato alcun abuso di potere a danno di OnlyFans. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dato torto alla piattaforma di intrattenimento che mette in contatto i 'creatori' coi loro fan disposti a pagare per accedere ai contenuti riservati. Il contenzioso è iniziato diversi anni fa in Regno Unito, dove le autorità avevano svolto degli accertamenti relativi al pagamento dell'Iva da parte di Fenix International, società britannica che gestisce la piattaforma social nata nel 2016. 

L’amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito aveva notificato a Fenix avvisi di accertamento relativi all’Iva dovuta per un periodo tra il 2017 e il 2020, ritenendo che si dovesse considerare che Fenix agiva in nome proprio e che doveva quindi assolvere l’Iva sulla totalità della somma ricevuta dai fan paganti e non soltanto sul 20% di tale somma, che Fenix prelevava a titolo di remunerazione. 

La società ha dunque fatto ricorso per contestare la validità della base giuridica degli avvisi di accertamento, ossia un regolamento di esecuzione emanato dal Consiglio dell’Ue e diretto a precisare la direttiva europea sull'Iva. Il giudice britannico chiamato a pronunciarsi sul caso Fenix/OnlyFans ha quindi sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Ue prima della fine del periodo di transizione successivo alla Brexit. Per questo motivo la Corte Ue è competente a pronunciarsi sul contenzioso. 

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La Corte oggi ha deciso che, adottando la disposizione controversa del regolamento di esecuzione, il Consiglio Ue si è limitato a precisare la direttiva Iva senza integrarla né modificarla. Pertanto il Consiglio Ue non è andato oltre i suoi poteri nel precisare che il gestore di una piattaforma, quale Only Fans, va considerato come il presunto prestatore dei servizi forniti ai fini del pagamento dell'Iva. Dall’esame della questione pregiudiziale non è quindi emerso alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la validità della disposizione controversa del regolamento di esecuzione.

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