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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Gay, 'schiaffo' Ue a Fontana: "La nozione di coniuge comprende quelli dello stesso sesso"

Secondo la Corte di giustizia europea, il diritto dell'Unione non fa distinzioni tra coppie omosessuali e etero regolarmente sposate. Anche in quegli Stati membri che non hanno ancora autorizzato i matrimoni Lgbt

La nozione di “coniuge”, secondo quanto prevede il diritto dell’Unione, comprende i coniugi dello stesso sesso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, sul caso di un cittadino rumeno che aveva chiesto alle autorità del suo paese il riconoscimento del marito, un cittadino americano, sposato a Bruxelles. Secondo i giudici di Lussemburgo, il rifiuto opposto dalle autorità rumene è contrario alle leggi europee.

La Corte, infatti, ha stabilito che “nell’ambito della direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione, la nozione di ‘coniuge’, che designa una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale, è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione”.

Il caso 

E’ il caso, per l’appunto di Relu Adrian Coman, cittadino rumeno, che aveva chiesto il permesso di soggiorno in Romania per Robert Clabourn Hamilton, cittadino americano, con cui si era regolarmente sposato a Bruxelles. “Tale domanda – spiegano i giudici - era fondata sulla direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione , che permette al coniuge di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato tale libertà di raggiungere quest’ultimo nello Stato membro in cui soggiorna”.  

In risposta a tale richiesta, le autorità rumene avevano informato la coppia che Hamilton godeva soltanto di un diritto di soggiorno di tre mesi, in quanto egli non poteva essere qualificato in Romania quale coniuge di un cittadino dell’Unione, dato che tale Stato membro non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ma secondo la Corte, si tratta di due questioni diverse: un conto è riconoscere il matrimonio, un conto è il diritto di soggiorno che deriva dal matrimonio. 

La libertà di circolazione

La Corte, infatti, “precisa che lo stato civile delle persone, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell’Unione non pregiudica tale competenza. Questi ultimi restano quindi liberi di prevedere o meno il matrimonio omosessuale”. Ma non possono rifiutarsi “di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-Ue, il matrimonio di quest’ultimo con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro”. E questo perché il rifiuto ostacolerebbe “l’esercizio del diritto di detto cittadino di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. 
 

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