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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Cookie, Corte Ue: "Per installarli serve consenso attivo dell'utente"

La sentenza dei giudici europei destinata ad avere un impatto sulla gestione di un pezzo importante del marketing sul web. E sulla difesa della privacy

Per l'installazione di cookie non basta un consenso generico da parte dell'utente: occorre una scelta informata e attiva. E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue, che ha accolto il ricorso della federazione tedesca dei consumatori contro una società di giochi a premi in linea. Una sentenza che avrà un forte impatto sulle gestione dei cookie su internet, dietro cui si cela un pezzo importante del marketing sul web.

I cookie, infatti, servono a chi gestisce un sito internet a raccogliere informazioni a fini pubblicitari sui clienti, in particolare per quanto riguarda il piazzamento dei prodotti. Il caso specifico riguarda una società, la Planet49, che si occupa di giochi online e che, secondo l'accusa dei consumatori tedeschi, aggirava con un trucco il consenso attivo da parte dei suoi clienti. Il trucco consisteva in una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti, nel momento in cui accettavano di partecipare al gioco, davano anche il loro accordo all'installazione di cookie.

Per la Corte Ue si tratta di una violazione delle norme europee a tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Con la sentenza di oggi, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il consenso che l'utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell'installazione e della consultazione di cookie non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata. Secondo la Corte, il diritto Ue mira a tutelare l'utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare dal rischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell'apparecchiatura terminale a sua insaputa.

La Corte ha sottolineato che il consenso deve essere specifico, cosicché il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione a un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l'utente abbia validamente espresso il proprio consenso all'installazione di cookie. Infine - secondo la Corte - il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di averne accesso, rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente.
 

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