rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Lavoro

"Legittimi gli studi di settore", dalla Corte Ue stop al ricorso di una commercialista italiana

La donna si era opposta alla decisione dell'Agenzia delle Entrate di aumentare l'imposizione dell'Iva sulla base del controverso sistema di controllo. Ma per i giudici europei la legge non viola le norme comunitarie

Gli studi di settore non violano le norme europee. E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue sul caso di una libera professionista di Reggio Calabria, Fortunata Silvia Fontana, che aveva fatto ricorso contro l'Agenzia delle entrate

Il caso

Il caso risale al 2014, quando alla donna furono contestate alcune irregolarità nella dichiarazione dei redditi. In base agli studi di settore, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il reddito di Fontana non fosse di 10mila euro, ma più del doppio: 22mila e passa. Questa correzione ha comportato inevitabilmente un aumento delle imposte dovute, tra cui l’Iva. 

Il motivo dell'aumento è legato al fatto che, in base agli studi di settore, l'agenzia ha ritenuto che a Fontana andasse applicata l'imposizione prevista per i commercialisti e non quella per i consulenti del lavoro, più bassa, come da lei dichiarato. Si tratta dei cosiddetti "cluster", ossia delle sottocategorie professionali attraverso cui vengono calcolati i redditi potenziali dei liberi professionisti. Un modo scovato dal nostro Paese per ridurre l'evasione fiscale. 

Di conseguenza, le entrate di Fontana sono state ricalcolate in modo da tenere conto solamente del presunto fatturato corrispondente alle attività che rientrano nel cluster dei commercialisti, mentre non è stata attribuita alcuna importanza al numero effettivo delle prestazioni effettuate dalla contribuente nel periodo coperto dalla verifica.

La decisione della Corte

Sembra ingiusto, ma il sistema non viola le regole europee. Per quanto, come  ricorda la Corte, "conformemente alla direttiva Iva, la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio effettuate a titolo oneroso è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine dal soggetto passivo", è anche vero che "gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale circa i mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi di assicurare la riscossione dell’Iva e di evitare l’evasione".

Le norme europee, pertanto, non vietano ai singolo Paesi, "al fine di garantire l’esatta percezione dell’Iva e di prevenire l’evasione fiscale", di "determinare l’importo dell’Iva dovuta da un soggetto passivo sulla base del volume d’affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta di studi settoriali approvati con decreto ministeriale".

E il contribuente cosa puo' fare quando si sente danneggiato da questo sistema? La Corte riconosce al "soggetto passivo" il diritto di "poter contestare, ai fini della valutazione della propria specifica situazione, tanto l’esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore. Inoltre, il soggetto passivo dev’essere in grado di far valere le circostanze per le quali il volume d’affari dichiarato, benché inferiore a quello determinato in base al metodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato. Laddove l’applicazione di uno studio di settore implichi per il soggetto passivo medesimo di dover eventualmente provare fatti negativi, il principio di proporzionalità esige che il livello di prova richiesto non sia eccessivamente elevato". Diritti che pero' sono serviti a poco alla signora Fortunata.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

"Legittimi gli studi di settore", dalla Corte Ue stop al ricorso di una commercialista italiana

Today è in caricamento