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Venerdì, 29 Marzo 2024
Lavoro

Iva, da Bruxelles nuovo pacchetto di misure contro le frodi transfrontaliere

Oggi la Commissione ha proposto le modifiche tecniche particolareggiate delle norme europee sull'imposta sul valore aggiunto

La Commissione ha indicato le modifiche tecniche particolareggiate delle norme europee sull'Iva che integrano la recente proposta di revisione del sistema per renderlo in grado di contrastare più efficacemente la frode. Si tratta di mettere a termine a 25 anni di regime "transitorio" Iva nel mercato unico. Nello scorso ottobre la Commissione ha proposto i principi fondamentali per la creazione di uno spazio unico europeo dell'Iva che contribuisca a ridurre i 50 miliardi di euro di frode all'anno. Dei 408 articoli della direttiva Iva, circa 200 dovranno essere adeguati.

Stop alle frodi 

La proposta di modifiche tecniche se accettata semplificherà l'imposizione dei beni. Attualmente gli scambi di beni fra imprese sono divisi in due operazioni: una vendita in esenzione dell'Iva nello Stato membro di origine e un acquisto soggetto a imposta nello Stato membro di destinazione. Tale ripartizione artificiosa scomparirà. Una volta concordate, le modifiche contenute nella normativa in materia di Iva definiranno il commercio transfrontaliero di beni come un'unica cessione imponibile che garantirà che i beni siano tassati nello Stato membro dove termina il trasporto, come dovrebbe essere. La frode dovrebbe ridursi drasticamente.

Il nuovo portale

Sarà creato un portale in linea ("One-Stop-Shop") destinato a tutti gli operatori B2B aperto anche alle imprese stabilite al di fuori della Ue che voglionovendere ad altre imprese nell'Unione e che dovrebbero altrimenti registrarsi ai fini dell'Iva in ogni Stato membro. Una volta entrata in vigore la riforma, queste imprese dovranno semplicemente nominare un intermediario nella Ue che tratterà le questioni di Iva per loro conto.

Ridurre la burocrazia

Viene rafforzato il principio di autodisciplina per ridurre la quantità di adempimenti amministrativi che spettano alle imprese all'atto di una vendita a imprese stabilite in altri Stati membri. Gli obblighi di comunicazione specifici connessi al regime transitorio Iva non saranno più necessari per gli scambi di beni. Un'ulteriore fatturazione relativa agli scambi nella Ue sarà disciplinata dalle norme dello Stato membro del venditore, il che dovrebbe rendere il processo meno oneroso. Oggi la Commissione ha chiarito che spetta al venditore applicare l'Iva dovuta su una vendita di beni a un acquirente stabilito in un altro Stato membro, all'aliquota di quest'ultimo paese. L'acquirente dei beni sarà soggetto all'Iva solo nel caso in cui sia un soggetto passivo certificato (ossia un contribuente affidabile, riconosciuto in quanto tale dall'amministrazione tributaria)

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